TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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b)
designa preventivamente i lavoratori di cui all
c)
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;
d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave
e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e)
adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la
propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti
sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si
applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione
dei rischi.
2. Ai fini delle designazioni di cui al
il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda
e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati,
essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi
specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.
Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta
presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle
emergenze.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Sanzioni Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
e
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
e
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
Sanzioni per i lavoratori
arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro
Richiami all’Art. 43:
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di
lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell’impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Richiami all’Art. 44:
Articolo 45 - Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo
soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di
lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua
formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio
sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 38
e dai successivi Decreti Ministeriali di
adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi Decreti Ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e
successive modificazioni.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro