TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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8. I soggetti di cui al
possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite
l’Accordo di cui al
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle
disposizioni di cui al
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 62
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a)
principi giuridici comunitari e nazionali;
b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c)
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d)
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e)
valutazione dei rischi;
f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g)
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h)
nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
12.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente Decreto sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
i)
, del Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 27
e successive modificazioni
, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni
. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi
di cui al presente Decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti,
lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano,
in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per
mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui al
Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi del
e del
e
del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
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Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
DECRETI ATTUATIVI
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Comma inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);