D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 70

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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8. I soggetti di cui al
,
possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite
l’Accordo di cui al
,
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle
disposizioni di cui al
,
continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del
Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo
dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 62
6
(
N
)
.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a)
principi giuridici comunitari e nazionali;
b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c)
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d)
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e)
valutazione dei rischi;
f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g)
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h)
nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti
misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale
disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue
per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50
lavoratori.
12.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di
lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione
riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare
utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente Decreto sono
registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
i)
, del Decreto Legislativo 10
settembre 2003, n. 27
6
(
N
)
,
e successive modificazioni
, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni
. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi
di cui al presente Decreto.
14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti,
lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano,
in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per
mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui al
.
Gli istituti di istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai
lavoratori, ai sensi del
,
e del
e
b)
,
del presente
decreto, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
41
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
,
7
,
9
e
10
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
[
]
DECRETI ATTUATIVI
41
Comma inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...733
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