D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 574

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Gli attestati di frequenza e superamento della prova finale vengono rilasciati, sulla base di tali verbali, dai soggetti
individuati al
1
0
, i quali provvedono alla custodia e archiviazione della documentazione relativamente a
ciascun corso.
Le Regioni e Province autonome, in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle
competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
10. Modulo di aggiornamento
L’aggiornamento della formazione dei lavoratori di cui al
va garantito, alle condizioni di cui al
,
ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti
tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.
I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi di cui al
che alla data di entrata in vigore del presente
regolamento operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione di cui al
1
1
,
essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
11. Registrazione sul libretto formativo del cittadino
L’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere
inseriti nella III sezione “Elenco delle certificazioni e attestazioni” del libretto formativo del cittadino, così come
definito all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, se concretamente
disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013
Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2013
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante:
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante:
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
di seguito indicato come d.lgs. n.
81/2008;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 dicembre 2008 che istituisce la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del
,
del
d.lgs. n. 81/2008, di seguito indicata come “Commissione”;
VISTO, in particolare,
,
del d.lgs. n. 81/2008 con il quale viene attribuito alla
Commissione il compito di elaborare
“criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento”;
VISTO il documento, approvato dalla Commissione nella seduta del 18 aprile 2012, con il quale vengono
individuati i criteri di qualificazione della figura del formatore;
VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativi alla
ai sensi
del
del d.lgs. n. 81/2008 e di
,
ai sensi dell’
del d.lgs. n. 81/2008, di seguito “accordi del 21 dicembre 2011”;
CONSIDERATO che è necessario individuare i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
RITENUTO necessario che l’entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di dodici mesi, in
ragione della circostanza che l’individuazione della figura del formatore deve essere applicata, per la prima volta,
da un numero particolarmente elevato anche di piccole e medie imprese;
DECRETANO:
Articolo 1
1. Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito ed uno
10
Commento personale:
il riferimento corretto sembra essere il
punto 3
11
Commento personale:
il riferimento corretto sembra essere il
punto 6
1...,564,565,566,567,568,569,570,571,572,573 575,576,577,578,579,580,581,582,583,584,...733
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