D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 564

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l’utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono
essere dotati.
Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.
3. Spostamento a piedi
3.1 Generalità e limitazioni
La presenza degli operatori in transito pedonale viene opportunamente presegnalata come previsto al
Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare è consentito esclusivamente per effettive
esigenze operative di intervento.
Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, gli stessi devono essere brevi, effettuati in unica fila, lungo
il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio
alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).
Senza un’adeguata e preventiva attività di presegnalazione all’utenza, commisurata alla tipologia di strada o
autostrada, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:
-
in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;
-
nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;
-
nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;
-
in curva;
-
nelle immediate vicinanza delle uscite dalle curve;
-
lungo i tratti o opere d’arte sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;
-
in condizioni di scarsa visibilità.
-
in caso di impossibilità di sosta dell’autoveicolo in prossimità del luogo di intervento.
Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in
condizioni che possano gravemente limitare la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, salvo
le situazioni di comprovata emergenza, secondo quanto previsto al
.
3.2 Spostamento a piedi in presenza di autoveicolo
Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di un autoveicolo,
quest’ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da preservarli dal rischio di
investimento accidentale.
3.3 Spostamenti a piedi in galleria e lungo i viadotti
Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i viadotti è preventivamente presegnalato tramite
sbandieramento e segnaletica temporanea o segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.
L'attività di sbandieramento è eseguita tramite operatore collocato a valle della segnaletica temporanea o del
mezzo di servizio ma opportunamente posizionato prima dell'inizio del viadotto o della galleria ed in modo da
essere il meno possibile esposto al traffico veicolare.
Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al traffico, o
l'ultimo della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone in transito mediante l’utilizzo di
lampade a luce intermittente gialla.
3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate
Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza.
Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia l’attraversamento è consentito previa valutazione
dell’esistenza e della praticabilità di idonee modalità operative alternative dell’attraversamento a garanzia degli
operatori.
Nei casi in cui l'attraversamento è consentito vengono adottate le seguenti cautele:
-
gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla
striscia continua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico
rimanendo in attesa del momento più opportuno per attraversare la carreggiata;
-
dopo aver atteso il momento più opportuno un solo addetto per volta effettua l’attraversamento, tranne nel
caso in cui è previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo
caso i due addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all’asse della carreggiata in modo da poter
rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);
-
l’attraversamento avviene in condizioni di massima visibilità, perpendicolarmente alla carreggiata, nel
minore tempo possibile, in un’unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto ai
veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia
sufficientemente lontano da garantire l’attraversamento stesso);
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