DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione
1. Il presente decreto interministeriale individua, ai sensi del
del d.lgs. n. 81/2008, i
criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. L'applicazione dei criteri di cui al
presente decreto non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
2. Le attività lavorative di cui al comma 1 fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento
temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 10 luglio 2002, le cui previsioni sono fatte salve.
Articolo 2 - Procedure di apposizione della segnaletica stradale
1. Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico
veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le
imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui al
Della
adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti
dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno
evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli
el d.lgs. n. 81/2008.
Articolo 3 - Informazione e formazione
1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le
previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e
addestramento specifici relativamente alle procedure di cui al
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono individuati nel
Articolo 4 - Dispositivi di protezione individuale
1. I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di formazione e
addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al
Titolo III
del d.lgs. n. 81/2008.
Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475,
dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471,
quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D,
ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2,
comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1.
2. Fermi restando gli obblighi già vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, i
datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall’entrata
in vigore del presente decreto.
3. I veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con
dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la
combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.
4. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del “disciplinare tecnico
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”
approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 .
Articolo 5 - Raccolta dati
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all
del d.lgs. n.
81/2008, acquisito il parere dell’INAIL e degli enti preposti al controllo della circolazione stradale, definisce i criteri
per la raccolta e l’analisi dei dati relativi agli infortuni correlati alle attività di cui al
Articolo 6 - Revisione e integrazione
1. Entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle
statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali e di cui al
si provvederà, ove necessario, a
revisionare, integrare e modificare le procedure previste per il segnalamento temporaneo.
Articolo 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - (Elsa Fornero)
Il Ministro della salute - (Renato Balduzzi)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - (Corrado Passera)