DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili
Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 si definisce “cantiere mobile” un cantiere caratterizzato da
una progressione continua ad una velocità che può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche
chilometro all'ora.
Il cantiere mobile viene utilizzato nell’ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare tecnico (ossia, di
norma, in presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di tipo
C, E ed F con attività di un solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purché lo spazio residuo
consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio).
Per la segnaletica dei cantieri mobili è previsto l’impiego di veicoli opportunamente attrezzati. I principi di
segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che è previsto un segnalamento in anticipo ed un
segnalamento di localizzazione.
I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della tipologia di
intervento.
Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi spenti.
Allegato II
Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività’ di pianificazione,
controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano
in presenza di traffico veicolare
1. Premessa
Il presente allegato individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di
validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività’ di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dal
del d.lgs. n. 81/2008, deve avvenire in
orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria
spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi del
del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione
deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui al
del d.lgs. n. 81/2008.
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
2. Destinatari dei corsi
I corsi sono diretti a:
-
lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico
o comunque addetti ad attività in presenza di traffico;
-
preposti alle attività di cui all
el presente decreto.
3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
-
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione
professionale;
-
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore
della sicurezza sul lavoro;
-
l’INAIL;
-
le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
-
gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
-
le scuole edili;
-
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
-
il Ministero dell’interno (dipartimento pubblica sicurezza - servizio Polizia stradale, vigili del fuoco);
-
gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
-
i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in
conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa
sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su tutto il territorio
nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009.
Qualora i soggetti di cui sopra intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi
devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia
autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del presente decreto, valido su
tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2009.