D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 562

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Allegato I
Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di
segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare
1. Premessa
Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente agli interventi
eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio
derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori
flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente
delicate per la sicurezza degli operatori.
Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico
veicolare.
Per ogni tratta omogenea vengono redatte, dai soggetti di cui al
del presente decreto, le necessarie
rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione
della tipologia, della quantità e della posizione dei segnali.
Per la classificazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti indicatori (elenco
non esaustivo):
-
larghezza delle carreggiate;
-
numero di corsie per senso di marcia;
-
presenza o assenza della corsia di emergenza;
-
presenza o assenza della banchina;
-
anomalie plano altimetriche;
-
presenza o assenza di spartitraffico;
-
gallerie;
-
opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia...);
-
condizioni note del flusso veicolare.
2. Criteri generali di sicurezza
2.1 Dotazioni delle squadre di intervento
Le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate
dall’azione di uno o più operatori che, muniti di bandierina arancio fluorescente, provvedono a preavvisare
all’utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata.
La composizione minima delle squadre è determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di
strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità.
Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da
presegnalazioni effettuate con bandierina.
La squadra è composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo di cui
al
.
Nel caso di squadra composta da due persone è da intendersi che almeno un operatore debba avere esperienza
nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare ed aver completato il percorso
formativo di cui al
.
Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede, obbligatoriamente, l'uso di indumenti
ad alta visibilità in classe 3, l'equivalenza di tale classe di visibilità può essere assicurata dalla combinazione di
indumenti che abbiano uguale o superiore superficie di fluorescenza e retro riflettenza (ad esempio, pantalone
classe 2 più gilet di classe 2).
2.2 Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali
In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o
le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di
preavviso e di delimitazione.
Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all’inizio delle attività, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della
relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un
pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale).
Nel divieto non rientrano i seguenti casi:
-
lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);
-
lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilità (per esempio, attuazione dei piani per la gestione delle
operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di più grave pericolo per la circolazione;
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