DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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dei criteri elencati nel
il quale costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi
di cui agl
el d.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.
3. Il prerequisito e i criteri individuati rappresentano i requisiti minimi richiesti per la figura del formatore in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
4. I requisiti minimi di cui al comma 3 non sono vincolanti in riferimento ai corsi di formazione già formalmente e
documentalmente approvati e calendarizzati alla data di pubblicazione dell’avviso del presente decreto.
5. Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
6. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l’attività di formatore qualora, alla data di
pubblicazione dell’avviso del presente decreto nella Gazzetta ufficiale, siano in grado di dimostrare di possedere
almeno uno dei criteri previsti in allegato. Resta fermo l’obbligo dell’aggiornamento triennale.
Articolo 2
1. I datori di lavoro, nell’individuazione del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utilizzano i criteri
individuati nel
al presente decreto e quelli successivamente pubblicati sul sito
sezione
.
Articolo 3
1. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, la Commissione si riserva di valutarne la prima
applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative dell’efficacia dei criteri previsti nel documento.
Articolo 4
1. Il decreto entra in vigore dodici mesi dalla data della pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta ufficiale della
repubblica italiana.
2. Per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro possono svolgere
attività formativa per i propri lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio di
prevenzione e protezione di cui al
del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle condizioni di cui all’accordo
del 21 dicembre 2011. Al termine di tale periodo il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente l’attività
formativa deve dimostrare di essere in possesso di uno dei criteri previsti nel documento allegato.
3. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene
fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 06 marzo 2013
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (Elsa Fornero)
Il Ministro della Salute (Renato Balduzzi)
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
(articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)
In attuazione del
del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. il prerequisito e i
criteri di seguito individuati rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Ciascun criterio è strutturato per garantire la contemporanea presenza dei tre elementi minimi fondamentali che
devono essere posseduti da un docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: conoscenza,
esperienza e capacità didattica.
I criteri previsti nel presente documento non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in
relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
del
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP
dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche
figure.
Il prerequisito e i criteri previsti dal presente documento non riguardano le attività di addestramento.
Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati:
Prerequisito:
ISTRUZIONE
Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
Criteri:
1° Criterio
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area
tematica oggetto della docenza