D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 583

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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effettuate circa due richieste di sospensione, viene pubblicato l’elenco, di cui al
del
succitato decreto, dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui al
11
,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, riportato in
,
che
è parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
1. L’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati di cui al
,
ha validità quinquennale a decorrere
dalla data di abilitazione.
2. Con l’iscrizione nell’elenco di cui al
,
del D.M. 11.04.11, il soggetto abilitato si impegna al
rispetto dei termini temporali di cui al
,
del D.M. 11.04.11.
3. I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate
nonché i dati di cui a
l
del D.M. 11.04.11.
4. Tutti gli atti documentali relativi all’attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo
non inferiore a dieci anni.
5. Il registro informatizzato di cui al
deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al
soggetto titolare della funzione.
Articolo 3
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il tramite della Commissione di cui al
,
entro il
periodo di validità quinquennale dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati può procedere al controllo della
permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere
comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al
,
si esprimerà circa l’ammissibilità o meno della variazione comunicata.
3. All’atto della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui al
,
del D.M. 11.04.11, presso il
soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l’organigramma generale di cui
al
d)
,
comprensivo dell’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e
del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale
elenco.
4. A seguito delle segnalazioni di cui al
del D.M. 11.04.11 o nel caso di verifica della
non permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati di cui al
,
acquisito il parere
dalla Commissione di cui al
l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con
effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall’elenco sopra citato.
Articolo 4
1. L'allegato al Decreto Dirigenziale
del 24 aprile 2013 di cui al
del D.M. 11.04.11,
contenente l'elenco dei soggetti abilitati, è integralmente sostituito con quello
a
l
.
Il
è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Il Direttore Generale ad Interim - Paolo Pennesi
DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL’INNOVAZIONE
Il Capo Dipartimento - Giuseppe Ruocco
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E
LA
NORMATIVA TECNICA
Il Direttore Generale - Gianfrancesco Vecchio
ALLEGATO - ELENCO SOGGETTI ABILITATI
N.
SOGGETTO ABILITATO
DATA DI
ABILITAZIO
NE
REGIONE
GRUPPO SC
GRUPPO SP
GRUPPO GVR
a b c d e a b c d e f a1 a2 a3 a4 a5 a6 b
1 ABP s.r.l.
21/05/2012 LOMBARDIA
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Via Friuli, 88 - 20135 Milano
Piemonte
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Toscana
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