TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Pagina 66 di 166
1, lettera b)
,
e
e al
Sanzioni Penali
Sanzioni per i datori di lavoro
-
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
-
se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati
in base al
arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.192,00 a 8.768,00 euro
-
se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all
ammenda da 2.192,00 a 4.384,00
euro
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
e
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
-
Vedere nota a piè
pagina
LETTERE CIRCOLARI
Richiami all’Art. 96:
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria
verifica le condizioni di
sicurezza dei lavori affidati
e l’applicazione
delle
disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dal
fatte salve le disposizioni di cui al
sono riferiti anche
al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle
modalità di cui al
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agl
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio,
prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al
siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun
ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al
il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti
e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Richiami all’Art. 96:
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso
di
uno
dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74,
di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla
G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a
38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica
in
data 28 novembre 2000, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio
2001
, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione,
da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno un anno;
b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto Decreto Ministeriale in data 16
marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al
decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000
, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,
comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di
datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni
per almeno tre anni.
2. I soggetti di cui al
devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture