D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 642

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/0003326
Oggetto: parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, e s.m.i.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 9 aprile 2008. n. 81, e s.m.i., allo scopo di fornire indicazioni utili nel caso di utilizzo, a titolo eccezionale,
di attrezzature non progettate a tal fine per il sollevamento di persone, ha approvato, nella seduta del 19 gennaio
2011, il seguente parere sul concetto di eccezionalità.
Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro
Oggetto: concetto di eccezionalità di cui al
al decreto legislativo n. 81/2008 e
s.m.i.
Allo scopo di chiarire il reale significato e l’estensione del termine “a titolo eccezionale” nel caso di sollevamento di
persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il
al decreto legislativo n.
81/08, stabilisce
che: “ ...
omissis
... a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone
attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza,
conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la
registrazione di tale controllo; ...
omissis
... “
.
Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni
di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene
che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:
- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti
imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto
lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori
condizioni di sicurezza.
In definitiva, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ritiene sia utile, allo scopo
di conferire più agevole applicabilità alla previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del
concetto di “eccezionale” richiamato nel
al D.lgs. n. 81/08.
Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati,
vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i
criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da
abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché
quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO
Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328
Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di
calcestruzzo in cantiere.
La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui al
del D.Lgs. 9 aprile
2008. n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009. n. 106, allo scopo di fornire, alle imprese
esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato, indicazioni operative relativamente a:
-
le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si
articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l’impresa cliente;
-
le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la
richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile. fino alla consegna del prodotto nel cantiere
di destinazione;
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