D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 636

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni
cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle
cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013,
nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse
successivamente alla suddetta data
(...)”.
Sul punto questo Ministero ha fornito indicazioni con
,
chiarendo che le
sanzioni previste dalla citata disposizione riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono
“automaticamente” incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento. In sede di conversione del
D.L. n. 76/2013 è stato chiarito che l’incremento si applica “
alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse
successivamente
alla suddetta data
”,
il che esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come
presupposto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso
.
Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008
che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale le quali non
costituiscono propriamente una “sanzione”.
La nuova disposizione contenuta nell
d
el D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce altresì che “
le maggiorazioni
derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento
di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate
dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(...)”.
Nel rappresentare che la Direzione generale per l’Attività Ispettiva di questo Ministero ha già avviato le procedure
per l’individuazione del citato capitolo e del relativo codice tributo, si precisa che le somme volte a finanziare
iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate
dalle Direzioni territoriali del lavoro
” sono evidentemente quelle che derivano dalle sanzioni irrogate dal personale
ispettivo di questo Ministero. In attesa della individuazione di uno specifico codice tributo sul quale imputare le
predette maggiorazioni il personale ispettivo procederà, come di consueto, alla imputazione dell’intera somma
utilizzando i codici già in uso.
… OMISSIS…
Il Segretario generale -
dott. Paolo Pennesi
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