CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Al riguardo, il riferimento principale è rappresentato dal documento di valutazione dei rischi, dal quale, per evitare
possibili abusi, deve risultare in modo chiaro - tale da consentire una eventuale verifica della rispondenza rispetto
alle conoscenze scientifiche più avanzate da parte dell’organo di vigilanza - il criterio utilizzato per accertare che
nello specifico contesto lavorativo è presente il rischio concreto di trasmissione dell’HIV sul luogo di lavoro, anche
in relazione alla qualifica professionale ed alla condizioni di salute del singolo lavoratore.
Pertanto, la legittimità dell’esecuzione del test in via preventiva, a tutela della salute del lavoratore, dovrà essere
giustificata dal livello di rischio individuale di esposizione, valutato caso per caso dal medico competente.
Tale indagine clinica, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, non potrà essere effettuata indiscriminatamente su
tutti i lavoratori, in associazione con l’adozione di misure d’igiene e di prevenzione universale, né come
accertamento preventivo né come accertamento per verificare il mantenimento nel tempo della condizione di
sieronegatività, ad eccezione dei casi in cui sia strettamente giustificato dall’alto rischio espositivo individuale
valutato dal medico competente, dal momento che nessuno può essere sottoposto senza il proprio consenso ad
analisi tendenti ad accertare l’infezione da HIV se non per motivi di necessità nel suo interesse.
In considerazione dell’obbligo per il lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente, lo
stesso sanitario è del pari tenuto a fornire adeguate informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e degli
accertamenti sanitari complementari richiesti.
La verifica della sussistenza di una particolare condizione di rischio per la salute e la relativa necessità di effettuare
o meno un monitoraggio preventivo rientra nelle specifiche attribuzioni del medico competente che, in riferimento
alle previsioni di cui al
del d.lgs. n. 81/2008, è tenuto a collaborare alla valutazione
dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria di cui al
del medesimo
decreto.
Appare opportuna al riguardo una specifica puntualizzazione relativamente alla possibilità di effettuare
accertamenti specifici per l’HIV in occasione di visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, di visita medica
preventiva di idoneità alla mansione e delle visite periodiche:
Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva:
Il D.lgs. n. 81/2008 ha introdotto la facoltà per il datore di lavoro di richiedere a sua discrezione l’effettuazione di
visita medica preventiva preassuntiva, la quale può essere effettuata dal medico competente o anche dai
dipartimenti di prevenzione delle ASL,competenti ad accertare l’idoneità fisica al lavoro. In tale contesto, tenendo
conto di quanto sin qui esposto sotto il profilo scientifico (con particolare riguardo ai progressi nelle misure di tutela
nei riguardi del lavoratore e dei terzi) e giuridico-normativo (con particolare riguardo al principio generale di cui alla
sentenza n. 218/1994 della Corte costituzionale), può concludersi che non trova nessuna valida motivazione
l’esecuzione del test per accertare una condizione di siero-negatività, dal momento che in ogni caso un
accertamento di sieropositività non può costituire motivo di discriminazione nell’accesso al lavoro;
Visita medica preventiva di idoneità alla mansione e visite periodiche:
La valenza obbligatoria di tali visite è determinata dalla necessità di accertare attraverso il controllo sanitario dei
lavoratori l’assenza di controindicazioni al lavoro rispetto ai rischi per la salute connessi allo svolgimento della
mansione specifica in quel determinato contesto lavorativo. Pertanto, ove - con l’apporto del medico competente -
la valutazione dei rischi abbia evidenziato un elevato rischio di contrarre l’infezione da HIV nello svolgimento delle
attività connesse alla mansione specifica, nel predisporre un adeguato protocollo sanitario in funzione di tale
specifico rischio, il medico competente dovrà prevedere, adottando criteri predeterminati, rispondenti a indirizzi
scientifici avanzati, la necessità o meno di effettuare un monitoraggio individuale; fermo restando l’obbligo di fornire
al lavoratore informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi al test, quale
misura di controllo sanitario a tutela della sua salute.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE - Dott. Giuseppe Ruocco
IL DIRETTORE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - Dott. Paolo
Pennesi
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI
Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013
Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.