D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 635

CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - che recita testualmente:
“Qualora sia necessario fornire mediante la
segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da
a
,
il
datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica” -
si ritiene di poter affermare che è idonea l’adozione della
segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, così come l’adozione della segnaletica di
sicurezza prevista dalle altre vigenti norme UNI.
Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI
Circolare n. 31/2013 del 18/07/2013
Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81.
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del
medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.
Si fa riferimento a quanto previsto al
,
in relazione all’obbligo, per i
Soggetti abilitati, di trasmissione trimestrale per via telematica del registro informatizzato delle verifiche periodiche
effettuate, ai Soggetti titolari della funzione.
Al riguardo, su conforme parere della Commissione di cui all
del medesimo decreto, nell’ottica di una
semplificazione delle procedure ed in vista del perfezionamento della banca dati, di cui all
d
el
succitato decreto, per renderla accessibile a tutte le figure a diverso titolo coinvolte nell’attività di verifica periodica,
si ritiene di poter interpretare le disposizioni limitatamente alla trasmissione e gestione dei dati di cui al punto
sopracitato con le modalità di seguito riportate.
I Soggetti abilitati trasmettono trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) il suddetto registro
attraverso il
“Portale soggetti abilitati”
predisposto da INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche da
questi effettuate nei trimestri di riferimento.
L’INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA, in relazione alle attività svolte nei rispettivi territori di
competenza, l’accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le
informazioni relative alle verifiche periodiche successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e
inserite in banca dati; si intende per
“accesso … a tutte le informazioni”
di cui sopra la possibilità di consultare i dati
delle verifiche periodiche ed effettuare il prelievo degli stessi dati secondo il tracciato record standard predisposto
da INAIL, nonché delle copie digitalizzate dei verbali delle stesse verifiche periodiche. In tale modo, inoltre,
risulterà semplificata la procedura di inserimento dei dati da parte di ASL/ARPA per l’invio annuale (15 febbraio) ad
INAIL, in quanto riguarderà esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto titolare.
Al fine di dare la massima divulgazione possibile alle informazioni desumibili dalla suddetta banca dati, si ritiene
che la relazione annuale di cui al
del decreto di che trattasi debba essere pubblicata nei
tempi più brevi possibili, compatibilmente con la raccolta e l’elaborazione di un campione significativo delle stesse.
Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva
Circolare n. 35/2013 del 29/08/2013
Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la
promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” -
indicazioni operative per il personale ispettivo.
… OMISSIS…
Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2)
Il D.L. n. 76/2013, nel sostituire il
del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che: “
le ammende
1...,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634 636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,...733
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