D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 638

LETTERE CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 234 di 329
decreto legislativo 9 aprile 2008. n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. la Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui
del medesimo provvedimento ha approvato, alla
riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.
Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress
.
lavoro-correlato (articoli 6.
comma 8, lettera m-quater, e 28, comma l-bis, d.lgs. n. 8112008 e successive modificazioni e integrazioni)
Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento
del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei
rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l’altro, dei rischi da
stress
lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla
individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle
disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto al
,
con il
quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al
corretto adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli
organi di vigilanza. Al fine di rispettare. entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui al
e
,
del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri
componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del
17 novembre 2010.
Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge
tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno alla
Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.
II documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di
valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.
Definizioni e indicazioni generali
Lo stress lavoro-correlato viene descritto all’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 - così come
recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - quale “condizione che può essere accompagnata da
disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si
sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3, comma 1). Nell’ambito del
lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste
lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di
stress
sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-
correlato. Lo
stress
lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
La valutazione del rischio da
stress
lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata
(come per tutti gli altri fattori di rischio) dai datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa
consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).
E’, quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione
dei fattori di rischio da
stress
lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e
realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di
rischio.
A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a
tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di
lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo
secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva
organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure
chi svolge la medesima mansione, etc. ).
Metodologia
La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l’altra eventuale, da attivare nel
caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da
stress
lavoro-correlato e le misure di correzione
adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.
La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile
numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:
I. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e
sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei
lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla
azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
II. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro;
orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
III. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’ambito dell’organizzazione; autonomia decisionale e
1...,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637 639,640,641,642,643,644,645,646,647,648,...733
Powered by FlippingBook