CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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luglio 2012
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 - che ha definito i nuovi contenuti degli
e
e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Il
è entrato in vigore il 25 agosto 2012, 30 giorni dopo la sua pubblicazione,
pertanto a partire da tale data sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati
inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, temporaneamente sospesi dallo stesso
In considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione, al
il decreto ha
previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall’entrata in vigore del decreto stesso, per
l’effettuazione di una adeguata sperimentazione del nuovo obbligo introdotto dall
finalizzato ad
evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle procedure telematiche previste inizialmente in via
sperimentale, ove le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti criteri di semplicità, e sia anche
dei dati richiesti con
per renderli meglio fruibili ed utilizzabili a fini epidemiologici.
Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati
sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2012, il termine per l’invio delle
informazioni richieste dal
normalmente fissato dall’articolo 40 entro il primo trimestre successivo
all’anno di riferimento, è stato differito dal
al 30 giugno 2013 ed inoltre è stata introdotta
al
del decreto la previsione che: “
Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento
a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al
la
sanzione di cui al
è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma
che precede”.
La sospensione della sanzione, a carico dei medici competenti che non abbiano ottemperato nel termine previsto
all’obbligo di cui al
risulta pertanto prevista in ragione di possibili difficoltà non
preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui
al
relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
nell’anno 2012, oggetto della sperimentazione.
A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopraccitato
che può prestarsi a generare possibili
dubbi interpretativi, si chiarisce che “
fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede
” non va
inteso come una temporanea sospensione dell’accertabilità di eventuale inosservanza dell’obbligo di trasmissione
entro il 30 giugno, che duri “
fino al 24 agosto 2013
”, per cui solo successivamente a tale data l’eventuale violazione
può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati al
del
decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all’anno 2012 entro il termine fissato non
è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione
dell’applicazione della sanzione prevista.
Infatti la ratio della previsione, introdotta al
del D M in via transitoria, è quella di favorire la serenità e la
buona riuscita della sperimentazione stessa, stante anche la finalità di tale fase temporale di testare sul piano
pratico la funzionalità della procedura telematica da utilizzare, assicurando una condizione esimente per il medico
competente che si sia trovato nella condizione di non aver potuto adempiere al proprio obbligo di trasmissione dei
dati inerenti la sorveglianza sanitaria effettuata nell’anno 2012, alla data prescritta del 30 giugno 2013 , non per
proprie responsabilità omissive ma per contingenti difficoltà operative.
Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni
caso tali da ostacolare l’utile acquisizione delle informazioni richieste dal
anche successivamente al
termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall’INAIL prevede, per la fase
sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni
eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità
pertanto di ripetizione dell’invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente.
Il Direttore Generale - Dr. Giuseppe Ruocco
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI
Circolare n. 21/2013 del 10/06/2013
Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo concernente l’individuazione delle
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive