CIRCOLARI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” -
Chiarimenti.
A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione dell
su
conforme parere della Commissione di cui al
si ritiene opportuno fornire
i seguenti chiarimenti applicativi.
1. ESPERIENZA DOCUMENTATA PER “
I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO
” DI CUI AL
Ai fini della documentazione dell’esperienza nell’uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo
è possibile considerare le seguenti situazioni:
a. nel caso di
lavoratore autonomo
o di
datore di lavoro utilizzatore
lo stesso può documentare l’esperienza
nell’uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai
sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di
lavoro di cui si dichiara l’esperienza e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta
nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L’esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non
antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell’impresa agricola per
documentare l’esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
b. nel caso di
lavoratore subordinato
lo stesso può documentare l’esperienza nell’uso delle attrezzature di
lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta
dichiarazione deve necessariamente attestare l’individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha
svolto l’attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha
acquisito l’esperienza nell’uso dell’attrezzatura di lavoro e che l’attività lavorativa negli anni di riferimento è
stata svolta nell’ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l’esperienza deve
riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando
quanto previsto al
e a
entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.
Il possesso dell’esperienza documentata di cui al
si riferisce a tutti gli
operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell’Accordo medesimo.
2. UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON
BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO
2012
Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle
attrezzature di lavoro individuate nel
La specifica abilitazione non è invece necessaria
nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura di lavoro. Rientrano
fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell’attrezzatura di lavoro, la manutenzione
ordinaria o straordinaria, ecc..
3. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL’ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012
Ai fini dell’effettuazione del corso di aggiornamento di cui al
è riconosciuta la
possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un
numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.
IL DIRETTORE GENERALE - dott. Paolo PENNESI
Ministero della salute
Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione - DG della Prevenzione
Circolare prot. 0010748 del 10/05/2013
Oggetto: “Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria - Accertamenti
pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV - Condizione esclusione divieto
effettuazione”
La legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente: “
Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro
l’AIDS”
, come è noto, ha previsto tra l’altro norme di tutela a favore dei lavoratori sieropositivi all’infezione da HIV o
affetti da AIDS; a tal proposito, sono pervenute sia a questa Amministrazione che al Ministero del Lavoro e delle