DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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10. Buone prassi
10.1.
Sono fatte salve le buone prassi di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008, aventi ad oggetto
progetti formativi.
11. Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell’accordo
11.1.
Ferme restando le specifiche attribuzioni delle Regioni e delle Provincie Autonome in materia di formazione,
allo scopo di monitorare la corretta applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua
efficacia, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello stato, una Commissione composta da:
a) un rappresentate effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di
Presidente;
b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle Regioni.
11.2.
La Commissione di cui al
svolge i seguenti compiti:
a) effettua attività di monitoraggio sull’attuazione del presenta accordo;
b) formula pareri relativi a quesiti di carattere generale sull’applicazione del presente accordo;
c) elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono costituire utili elementi per l’elaborazione di
linee guide cosi come definite al
del D.Lgs. n. 81/2008;
d) elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo, tenendo conto di quanto emerso
nell’attività di monitoraggio e di quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
e) propone eventuali integrazioni dell’elenco delle attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica
abilitazione degli operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
11.3.
Per le finalità di cui al
alla Commissione sono messi a disposizione i dati del registro
informatizzato di cui al
11.4.
Ogni componente della Commissione può essere coadiuvato, previa comunicazione, da esperti rimanendo in
capo ai componenti della Commissione l’espressione del parere.
11.5.
Le sedute della Commissione di cui a
sono valide se risultano presenti entrambe le istituzioni.
12. Norma transitoria
12.1.
I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature di
cui al presente accordo, devono effettuare i corsi di che trattasi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente
accordo.
13. Clausola di salvaguardia e di non regresso
13.1.
Il presente accordo individua Ie attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli
operatori su tutto il territorio nazionale
e
fissa i requisiti di validità della relativa formazione,
ferma restando la
facoltà
per
le Regioni e Provincie autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. L’attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma.
13.2.
In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai
sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. In sede di prima applicazione del presente
accordo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano
disciplinato prima dell’entrata in vigore del presente accordo un sistema di abilitazione alla conduzione delle
attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi di abilitazione previsti dal presente accordo, i
corsi, le verifiche finali dell’apprendimento e i sistemi di documentazione amministrativa rimangono validi fino alla
scadenza della validità dell’abilitazione di cui al
e fino al termine del periodo di conservazione degli atti
amministrativi di cui a
Il presente accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ALLEGATO I
Requisiti di natura generale: Idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
Per le attività pratiche devono essere disponibili:
a)
un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività
pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno,
pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei
rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di
attrezzatura (ved
e seguenti);
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Ai sensi del comma 2 dell’art. 45-bis del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del
21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63), il termine per l’entrata in vigore
dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015;
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Commento personale:
il riferimento più corretto sembra essere “allegato III e seguenti”