D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 480

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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successive modificazioni ed integrazioni, e l’acquisizione dei medesimi può avvenire anche sulla base di speciali
capitolati d’opera. Il Dipartimento della protezione civile si può avvalere della specifica competenza degli organi
tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, per le attività di
accertamento e controllo tecnico dei dispositivi in questione.
2. Al personale del Dipartimento della protezione civile è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione
individuali forniti dal datore di lavoro in ragione della specifica tipologia di rischio. In caso di eventi di cui all’articolo
2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all’articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, caratterizzati dal manifestarsi di scenari di
rischio non prevedibili e dalle conseguenze non preventivamente valutabili e, quindi, in ragione di ciò non oggetto
di specifiche iniziative ai sensi del
e ai fini del
d
el presente
regolamento, si continuano a ritenere idonei i dispositivi di protezione individuali forniti dal datore di lavoro e già in
uso in ragione della specifica tipologia di rischio.
Art. 8 - Valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi di cui al
,
del d.lgs. n. 81 del
2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi di cui al
del presente regolamento, il datore di lavoro ottempera all’obbligo di cui al
mediante l’elaborazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, di apposite
procedure operative specificatamente predisposte per tipologia di evento emergenziale, elaborate anche sulla base
delle pregresse esperienze di gestione delle attività sopra richiamate, in relazione alle condizioni di rischio
presumibili e alla tipologia di evento, individuando le misure generali di tutela ritenute opportune per garantire la
salute e la sicurezza del personale. Dette procedure sono portate a conoscenza degli operatori contestualmente
alla loro adozione.
3. Le sedi provvisorie di servizio e le aree operative, ivi comprese quelle di emergenza allestite per il soccorso e
l’assistenza alla popolazione, in cui il personale del Dipartimento della protezione civile è impegnato nei casi di cui
al
n
on costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del
e del
del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nelle attività di formazione, addestramento ed esercitazioni a cui il personale è chiamato a partecipare, l’obbligo
previsto dal
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni
ed integrazioni, è ottemperato con le stesse modalità di cui al
del presente articolo. Le aree nelle quali si
svolgono le attività del presente comma non costituiscono luoghi di lavoro ai sensi del
e del
del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali attività devono in ogni caso
essere condotte, laddove direttamente organizzate e gestite dal Dipartimento della protezione civile, soltanto dopo
una preventiva pianificazione e garantendo l’informazione del personale sulla natura dei rischi e sulle attività da
compiere.
5. Nelle attività di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in cui si trovino a cooperare soggetti che
non hanno alcun rapporto di impiego con il Dipartimento della protezione civile, il personale del medesimo
Dipartimento, investito di compiti di coordinamento ed indirizzo, non è responsabile delle violazioni commesse, in
materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato e, nei confronti del predetto personale, è
esonerato dagli adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle
posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle
specifiche disposizioni di settore.
6. Nei casi in cui il personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, poste in essere per fronteggiare eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della
medesima legge, ai fini dell’aggiornamento delle procedure di cui al
,
il datore di lavoro redige, entro 120
giorni dal termine dell’impegno in emergenza del Dipartimento della protezione civile, un Rapporto conclusivo dei
rischi peculiari che si sono presentati nel corso dell’attività svolta, indicando le misure di prevenzione e protezione
che possono essere adottate in occasione di analoghe successive situazioni. I competenti uffici del Dipartimento
della protezione civile, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, di cui
al
,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni e con il Medico competente, di cui all
,
del medesimo decreto legislativo,
effettuano e valutano i resoconti delle attività svolte durante le attività emergenziali, analizzando le criticità
riscontrate, soprattutto in occasione di infortuni, e apportando modifiche di volta in volta migliorative sulle quali
attivare un attento monitoraggio.
Art. 9 - Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
1. Nelle attività di cui al
titolo IV
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed
integrazioni, poste in essere dalle strutture coordinate dal Dipartimento della protezione civile, in attività poste in
essere per fronteggiare eventi di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, rientrano gli interventi da
eseguire con immediatezza e speditezza, anche con affidamenti eccezionali, che non consentono la redazione
preliminare nè del progetto di tali interventi nè del Piano della sicurezza e coordinamento. In tal caso la
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