DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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8 ore per i settori della classe di rischio medio;
12 ore per i settori della classe di rischio alto.
La trattazione dei rischi sopra indicati va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza
dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal
lavoratore autonomo, secondo quanto previsto al
del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono
subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva
e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso
formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente
presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella
“Specifica”, ma non “l’Addestramento”, così come definito al
del D.Lgs. n. 81/08,
ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare
riferimento al settore di appartenenza.
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla classificazione dei settori di cui
al
:
4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso:
TOTALE 8 ore
4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio:
TOTALE 12 ore
4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto:
TOTALE 16 ore
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la
loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.
Per il comparto delle costruzioni, nell’ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell’ambito del
progetto strutturale “16ore-MICS”, delineato da FORMEDIL, Ente nazionale per la formazione e l’addestramento
professionale dell’edilizia, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente
accordo. Ai fini della Formazione Specifica i contenuti di cui al citato percorso strutturale potranno essere
considerati esaustivi rispetto a quelli di cui al presente accordo ove corrispondenti. I soggetti firmatari del Contratto
Collettivo Nazionale dell’edilizia stipulano accordi nazionali diretti alla individuazione delle condizioni necessarie a
garantire tale corrispondenza.
Costituisce altresì credito formativo permanente, oltre che la formazione generale, anche la formazione specifica di
settore derivante dalla frequenza di corsi di formazione professionale presso strutture della formazione
professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome che abbiano
contenuti e durata conformi al presente Accordo. Rimane comunque salvo l’obbligo del datore di lavoro di
assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi.
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO
La formazione del preposto, così come definito dal
del D.Lgs. n. 81/08, deve
comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una
formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.
I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all
del D.Lgs. n. 81/08,
comprendono, in relazione agli obblighi previsti all
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati,
stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di
legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e
individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una
prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. Tale prova è finalizzata a
verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai
contenuti del percorso formativo.
3
Commento personale:
il riferimento più corretto sembra essere