D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 461

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 57 di 329
il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi
i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
il rischio da stress lavoro-correlato;
i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
i dispositivi di protezione individuale;
la sorveglianza sanitaria;
MODULO 4. RELAZIONALE - formazione e consultazione dei lavoratori
l’informazione, la formazione e l’addestramento;
le tecniche di comunicazione;
il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da
ciascun corso, è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in
alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-
professionali.
L’elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto
formativo.
L’accertamento dell’apprendimento, tramite verifica finale, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo
o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo
verbale.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. In tal caso sarà compito
del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la
verifica finale.
Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base dei verbali direttamente dai
soggetti previsti al
del presente accordo e dovranno prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
Denominazione del soggetto formatore
Normativa di riferimento
Dati anagrafici del corsista
Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore
frequentato
Periodo di svolgimento del corso
Firma del soggetto che rilascia l’attestato, il quale può essere anche il docente.
In attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, gli
attestati rilasciati in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono validi sull’intero territorio nazionale.
Al fine di rendere maggiormente dinamico l’apprendimento e di garantire un monitoraggio di effettività sul processo
di acquisizione delle competenze, possono essere altresì previste, anche mediante l’utilizzo di piattaforme e-
learning, verifiche annuali sul mantenimento delle competenze acquisite nel pregresso percorso formativo,
nell’attesa dell’espletamento dell’aggiornamento quinquennale.
7. AGGIORNAMENTO
L’aggiornamento che ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
accordo), ha durata, modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati, individuata come segue:
BASSO 6 ore
MEDIO 10 ore
ALTO 14 ore
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a
coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 (di seguito
decreto ministeriale 16 gennaio 1997) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 19
settembre 1994, n. 626. Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24
mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative
specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del DL SPP di cui al
.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti argomenti e contenuti già
proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o
approfondimenti nei seguenti ambiti:
1...,451,452,453,454,455,456,457,458,459,460 462,463,464,465,466,467,468,469,470,471,...733
Powered by FlippingBook