D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 456

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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dei compiti di protezione civile, connessi agli eventi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21
novembre 2000, n. 353 e all’art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con
modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
3. Le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono
applicate nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, tenendo conto delle
peculiari esigenze relative alle prestazioni che si svolgono in luoghi diversi dalle sedi di lavoro e alle attività che
sono realizzate da persone con disabilità.
Art. 3 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile
1. Le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate alle
organizzazioni di volontariato della protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, come definite all
,
nel rispetto delle loro caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate alle attività e ai compiti di
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e alla legge 21 novembre 2000, n. 353 e all’art. 5-bis,
comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n.
401.
2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è
equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività specificate al
e
2
,
fermo restando il dovere di
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle
organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, informazione alle istruzioni operative, alle procedure, alle
attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione.
3. Ai fini dell’applicazione del presente decreto, il legale rappresentante delle organizzazioni è tenuto
all’osservanza degli obblighi di cui al successivo
,
salvi i casi in cui sussistano rapporti di lavoro, qualunque
sia la relativa tipologia contrattuale.
Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile
1 Le organizzazioni curano che il volontario aderente nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile
individuati dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti, riceva formazione, informazione e
addestramento, nonché sia sottoposto al controllo sanitario, anche in collaborazione con i competenti servizi
regionali, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fatto salvo quanto specificato
al successivo
in materia di sorveglianza sanitaria. Il controllo sanitario potrà essere assicurato dalle
componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero
dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
2. Le organizzazioni curano che il volontario aderente, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile
individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di
protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso
conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.
3. Le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di
esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro.
Art. 5 Sorveglianza sanitaria
1. Le organizzazioni di volontariato oggetto del presente decreto, la Croce Rossa Italiana e il Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico individuano i propri volontari che, nell’ambito dell’attività di volontariato, svolgono
azioni che li espongono ai fattori di rischio di cui al decreto legislativo n. 81/2008 in misura superiore alle soglie
previste e negli altri casi contemplati nel medesimo decreto, affinché siano sottoposti alla necessaria sorveglianza
sanitaria.
2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano e nella Regione autonoma Valle d’Aosta l’individuazione dei
volontari appartenenti alle organizzazioni di cui al
,
nonché degli organismi equivalenti alla Croce Rossa
Italiana ed al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e dei Corpi dei vigili del fuoco volontari dei
comuni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della componente volontaria del Corpo valdostano dei
vigili del fuoco, avviene a cura delle autorità competenti della protezione civile, che stabiliscono altresì le modalità
di valutazione del rischio dei volontari ai fini di attuare la eventuale sorveglianza sanitaria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono d’intesa
le modalità dello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria di cui al
del decreto legislativo n.
81/2008 compatibili con le effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato, anche ricorrendo a
convenzioni con le organizzazioni di cui al
,
che dispongano tra i propri aderenti ed iscritti, di medici
muniti dei requisiti previsti dal
del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le forme organizzative per
assicurare, con oneri a proprio carico, l’individuazione dei medici competenti nel rispetto di quanto stabilito dall
,
del decreto legislativo n. 81/2008.
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