DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 56 di 329
NOTA:
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono
effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta
emanazione.
2. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle
peculiarità dei settori di riferimento così come previsto al
del D.Lgs. n. 81/08, i corsi
devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, una esperienza almeno triennale di
docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI
In ordine all’organizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo, che può essere anche il docente;
b) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
c) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso, che può essere
anche il docente;
d) assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.
4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento e di apprendimento, occorre privilegiare le metodologie
interattive, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento.
A tali fini è necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonchè lavori di
gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi
specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi
multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di
divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e
esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui al
l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è
consentito per il
(NORMATIVO) ed il
(GESTIONALE) di cui al punto 5 che segue e per
l’aggiornamento.
5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
BASSO 16 ore
MEDIO 32 ore
ALTO 48 ore
Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato
ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella tabella di cui al
(Individuazione macrocategorie
di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).
I percorsi formativi devono prevedere, quale contenuto minimo, i seguenti moduli:
MODULO 1. NORMATIVO - giuridico
il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di
responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
il sistema istituzionale della prevenzione;
i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
il sistema di qualificazione delle imprese.
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione della sicurezza
i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;