D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 458

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi del
e
3
, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81.
La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO
,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che il datore di lavoro debba
frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti
mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni;
VISTO il
,
il quale prevede che il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al
1
è
altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al
;
VISTA la proposta di accordo indicata in oggetto, elaborata congiuntamente dal Coordinamento tecnico salute e
dal Coordinamento tecnico istruzione, lavoro, innovazione e ricerca delle Regioni, approvata dalle rispettive
Commissioni nelle sedute del 25 giugno 2009 e del 12 maggio 2009, pervenuta dalla Regione Toscana in data 8
luglio 2009 e diramata in data 14 luglio 2009;
CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 29 ottobre
2009, è stato rinviato;
VISTA la nota del 16 dicembre 2009 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una
nuova versione dello schema di accordo in parola, diramata in pari data, la quale tiene conto degli approfondimenti
condotti nel corso della riunione tecnica tenutasi il 2 dicembre 2009;
CONSIDERATO che, per il prosieguo dell’esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione
tecnica per il giorno 17 febbraio 2010, rinviata su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per
ulteriori approfondimenti conseguenti al confronto con le Parti sociali;
VISTE le note del 27 maggio, del 7 luglio, del 3 dicembre 2010 e del 14 aprile 2011, con le quali è stata
rappresentata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’esigenza di acquisire le valutazioni in ordine allo
schema di accordo in oggetto indicato, al fine di poter convocare un nuovo incontro tecnico sull’argomento;
VISTA la nota pervenuta il 28 giugno 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso
una ulteriore versione dello schema di accordo in parola;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 14 luglio 2011, il rappresentante della Provincia
autonoma di Bolzano ha preannunciato che sarebbero state inviate osservazioni tecniche sul testo dello schema di
accordo di cui trattasi;
VISTA la nota del 14 luglio 2011 con la quale Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una
ulteriore riformulazione dello schema che interessa, sulla quale l’Ufficio di Segreteria, con nota in pari data, ha
chiesto l’assenso tecnico del Coordinamento delle Regioni;
VISTA la nota in data 14 luglio 2011, con la quale è stata diramata la nota della Provincia autonoma di Bolzano
concernente le proposte di modifiche allo schema di accordo in parola;
VISTA la lettera del 26 luglio 2011, diramata in pari data, con la quale la Regione Valle d’Aosta, condividendo le
osservazioni formulate dalla Provincia autonoma di Bolzano, ha chiesto il rinvio dell’esame dello schema di
accordo;
CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 27 luglio 2011,
è stato rinviato, su richiesta delle Regioni, per ulteriori approfondimenti;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 20 ottobre 2011, sono state concordate tra le
Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome alcune modifiche dello schema di accordo in parola;
VISTA la nota del 21 ottobre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la definitiva
versione del documento,
,
parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai
sensi del
,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate nel
corso della predetta riunione tecnica;
VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle
Province autonome;
VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma
di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il
proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;
VISTA la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della
Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l’assenso tecnico sul testo
definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
Sancisce accordo
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, sul documento,
parte integrante del presente atto, relativo ai corsi di formazione per lo
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