DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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1. REQUISITI DEI DOCENTI
In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle
peculiarità dei settori di riferimento così come previsto al
del D.Lgs. n. 81/08, i
corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all’azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita
in
ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all’azienda che possono dimostrare di
possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
L’esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
Per ciascun corso si dovrà prevedere:
a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro;
b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso;
c) i nominativi dei docenti;
d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità;
e) il registro di presenza dei partecipanti;
f) l’obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste;
g) la declinazione dei contenuti tenendo presenti: le differenze di genere, di età, di provenienza e lingua,
nonchè quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di
lavoro.
Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei
contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un
traduttore;
anche ai fini di un più rapido abbattimento delle barriere linguistiche, onde garantire l’efficacia e la
funzionalità dell’espletamento del percorso formativo e considerata l’attitudine dei sistemi informatici a
favorire l’apprendimento, potranno essere previsti nei confronti dei lavoratori stranieri specifici
programmi di formazione preliminare in modalità e-Learning.
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
La metodologia di insegnamento/apprendimento privilegia un approccio interattivo che comporta la centralità del
lavoratore nel percorso di apprendimento.
A tali fini è opportuno:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni teoriche e pratiche e relative discussioni, nonchè
lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per ogni modulo;
b) favorire metodologie di apprendimento interattive ovvero basate sul problem solving, applicate a
simulazioni e situazioni di contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di
valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;
c) prevedere dimostrazioni, simulazioni in contesto lavorativo e prove pratiche;
d) favorire, ove possibile, metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con
ricorso a linguaggi multimediali, che garantiscano l’impiego di strumenti informatici quali canali di
divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e
esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti.
Utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning
Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui al
l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è
consentito per:
la formazione generale per i lavoratori;
la formazione dei dirigenti;
i corsi di aggiornamento previsti al
del presente accordo;
la formazione dei preposti, con riferimento ai punti da 1 a 5 del
che segue;
progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di
recepimento del presente accordo, che prevedano l’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning
anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti.
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI
ALL
DEL D.LGS. N. 81/08
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due moduli distinti i cui contenuti sono individuabili alle
e
e a
del D.Lgs. n. 81/08.