D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 477

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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ATECO 2002
ATECO 2007
Raffinerie - Trattamento combustibili
nucleari
DF
C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE
19 - FABBRICAZIONE Dl COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL
PETROLIO
20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI
22 - FABBRICA7IONIE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Industria chimica Fibre
DG
Gomma plastica
DH
Sanità
N
Q - SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
86 - ASSISTENZA SANITARIA
87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
Assistenza sociale residenziale
(85.31)
REGOLAMENTO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE
ALL’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, NEL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PROPRIE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE
CIVILE DI ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9
APRILE 2008, N. 81.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011, n. 231
Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”, relativamente all’individuazione delle particolari esigenze connesse
all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità
proprie dei servizi di protezione civile.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, dell’8 febbraio 2012
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l’«Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dall’articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed, in particolare,
e
»
;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l’articolo 17, commi 3 e 4;
VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l’«Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in
particolare gli articoli 107 e 108;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell’organizzazione di Governo, a norma
dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro in materia di incendi boschivi»;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni pubbliche»;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore
della difesa civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 ed, in particolare, l’articolo
5, comma 1 ove è previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, per lo svolgimento delle finalità del Servizio
nazionale della protezione civile, quali la tutela dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi si avvalga
del Dipartimento della Protezione Civile;
VISTO il decreto-legge 31 giugno 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed
in particolare l’articolo 4, comma 2 laddove determina che le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, ed all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applichino anche agli interventi all’estero del Dipartimento
della protezione civile;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e
disposizioni finanziarie urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
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