D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 482

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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giorno 11 gennaio 2012 nel corso della quale sono state esaminate alcune proposte emendative delle Regioni e
Province autonome e, in particolare, le richieste avanzate dalla Provincia autonoma di Bolzano, già formalizzate
con lettera del 9 gennaio 2012 e diramate alle Amministrazioni statali competenti con nota del 10 gennaio 2012;
VISTA la nota del 18 gennaio 2012 con la quale è stata trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la
lettera pervenuta in data 10 gennaio 2012 dalla Provincia autonoma di Bolzano concernente, in particolare, la
proposta di clausola di salvaguardia e di non regresso nel provvedimento in parola;
VISTA la nota del 18 gennaio 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione
definitiva del documento di cui trattasi, con i relativi allegati, che tiene conto delle richieste emendative formulate
dalle Regioni e Province autonome;
VISTA la lettera in data 25 gennaio 2012 con la quale tale definitiva versione, corredata dei relativi allegati, è stata
diramata, con richiesta di assenso tecnico, alle Regioni e alle Province autonome;
VISTA nota del 16 febbraio 2012 con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione istruzione, lavoro,
innovazione e ricerca della Regione Toscana ha espresso avviso tecnico favorevole sulla predetta definitiva
versione del più volte menzionato documento;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento,
,
parte integrante
del presente atto, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione
,
del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
Il Segretario - Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Il Presidente - Dott. Piero Gnudi
ALLEGATO A
Il presente accordo costituisce attuazione del
del D.lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla
Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta
una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all
del D.lgs. n. 81/2008,
e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della
durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall
del D.lgs. n. 81/2008, deve avvenire in
orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria
spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell
del D.lgs. n. 81/2008.
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
(
del D.Lgs. n. 81/2008)
1. Individuazione delle attrezzature di lavoro
1.1.
Ferme restando le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative, le attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (di seguito denominate attrezzature) sono:
a)
Piattaforme di lavoro mobili elevabili:
macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di
lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla
piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro
attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con
comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.
b)
Gru a torre:
gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta
approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.
c)
Gru mobile:
autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa
fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.
d)
Gru per autocarro:
gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo
bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su
un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed e progettata per caricare e scaricare il veicolo.
e)
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
1. Carrelli semoventi a braccio telescopico:
carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci
snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non
deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto
all’asse longitudinale del carrello.
2. Carrelli industriali semoventi:
qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie)
concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di
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