DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-
professionali. L’elaborazione di ogni singola prova è competenza del relativo docente, eventualmente supportato
dal responsabile del
progetto formativo. L’accertamento dell’apprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche
intermedie e finali, viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che
formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale da trasmettere alle Regioni e
Province Autonome competenti per territorio, al fine di costituire uno specifico registro informatizzato.
5.2.
Gli attestati di abilitazione vengono rilasciati, sulla base dei verbali di cui al
dai soggetti individuati
alla
che provvedono alla custodia/archiviazione della documentazione relativamente a
ciascun corso.
5.3.
Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore
frequentato;
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.
5.4.
Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle
competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
6. Durata della validità ed aggiornamento
6.1.
L’abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni della data di rilascio dell’attestato di abilitazione di cui al
previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
6.2.
Il corso di aggiornamento di cui al
ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli
argomenti dei moduli pratici, di cui agli
e seguenti.
7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino
7.1.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente accordo
sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera 1),
del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto
delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della
programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi
di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
8. Documentazione
8.1.
Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il “Fascicolo del corso” contenente:
a) dati anagrafici del partecipante,
b) registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di
uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante.
9. Riconoscimento della formazione pregressa
9.1.
Alla data di entrata in vigore del presente accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati che, per ciascuna
tipologia di attrezzatura, soddisfino i seguenti requisiti:
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo
teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento;
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento, di durata complessiva
inferiore a quella prevista dagli allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di
aggiornamento di cui a
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi
della data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui
al
e verifica finale dell’apprendimento.
9.2.
Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al
hanno validità di 5 anni a decorrere
rispettivamente della data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla
della data di aggiornamento per quelli di cui alla
e della data di attestazione di superamento
della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla
9.3.
Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell’entrata in vigore del presente accordo, questo deve
essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei
docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell’esercitazione pratica. La documentazione
deve essere conservata per almeno 10 anni della data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve
essere in possesso di attestato di partecipazione.
9.4
. I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di
esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al
da
effettuarsi entro 5 anni della data di pubblicazione del medesimo accordo.