DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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committenza è esonerata dalla redazione del Piano della sicurezza e coordinamento ma è tenuta alla nomina
immediata di un Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che provvede a coordinare lo svolgimento
delle varie attività di competenza. Il Coordinatore per la sicurezza assicura una presenza continua in cantiere e si
avvale di assistenti. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sebbene esonerato dalla redazione del
Piano della sicurezza e coordinamento, è tenuto, in ogni caso, alla redazione del fascicolo di cui
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, anche se
successivamente alla realizzazione dell’opera prevista.
2. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nei casi di cui al
in considerazione dei compiti e
delle mansioni affidatigli ai sensi del
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni ed integrazioni, al fine di rendere più efficace la propria azione di coordinamento, tenuto conto
dell’esigenza di assicurare una presenza più assidua nel cantiere, può limitare le procedure di cui al
alla sola verbalizzazione delle situazioni di rischio grave ed imminente ovvero passibili di sospensione delle
attività del cantiere derivanti da rischi propri delle singole imprese, nonchè da rischi interferenti tra le diverse
imprese.
3. Nei casi di cui al
del presente articolo, la notifica formale prevista dal
del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere inoltrata all’organo di vigilanza anche
successivamente all’inizio dei lavori, purchè si provveda a darne informazione con qualsiasi mezzo, appena
possibile, in ragione della particolarità e peculiarità dell’attività svolta nell’ambito del relativo scenario di
emergenza.
4. Le aree di accoglienza e ogni luogo connesso alle attività di assistenza alla popolazione colpita da eventi di cui
all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, i luoghi temporanei destinati al coordinamento e alla gestione dei
medesimi eventi, non si considerano cantieri temporanei e mobili ex
Titolo IV
del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente decreto è inviato per la registrazione ai competenti organi di controllo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 28 novembre 2011
Il Presidente del Consiglio dei Ministri - Monti
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Fornero
Il Ministro della salute - Balduzzi
Visto, il Guardasigilli: Severino
ACCORDO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI
È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012 - Supplemento Ordinario n. 47
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 22 febbraio 2012
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di
funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludersi in sede di Conferenza Stato-
Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, il
il quale prevede che in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le
modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di
validità della formazione;
VISTA la nota del 9 novembre 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso una
proposta di accordo in attuazione del citato
che è stata diramata alle Regioni e Province
autonome con lettera in data 14 novembre 2011;
CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento in argomento, è stata convocata una riunione tecnica per il
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Commento personale:
vedi anche lo
Schema riassuntivo degli accordi Stato-Regioni sulla formazione