D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 479

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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possibilità di intervento immediato anche in contesti di rischio non prevedibili e dalle conseguenze non
preventivamente valutabili;
flessibilità di impiego in ragione alle esigenze di immediatezza e all’utilizzo delle risorse disponibili, a fronte
di una possibile contestuale esiguità dei tempi disponibili per l’adeguamento e l’ottimizzazione delle risorse
necessarie a fronteggiare la situazione in atto;
esigenza di operare con la necessaria flessibilità in ordine alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le
scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e
concreti criteri operativi in grado di garantire l’adozione di appropriate misure di autotutela.
Art. 4 - Misure generali di tutela
1. Nei luoghi in cui il personale del Dipartimento della protezione civile svolge la propria attività di istituto, le norme
e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate, ferma restando la necessità di garantire la protezione e la
tutela della salute e della sicurezza del personale stesso, in modo da assicurare la continuità delle attività di
protezione civile di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare in occasione degli eventi di
cui all’articolo 2 della medesima legge e all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
2. Fatte salve le misure generali di tutela di cui al
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni in relazione all’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 3 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, le finalità di protezione e tutela della salute e della sicurezza del personale sono
perseguite attraverso:
a) corsi di formazione impartiti da docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
appartenenti ad enti, amministrazioni, istituti di formazione competenti in materia di sicurezza, scenari di
rischio e comportamenti di autotutela e autoprotezione, affinchè sia assicurata la capacità di iniziativa,
consapevole della natura e quantità dei pericoli connessi alla specificità dell’attività svolta;
b) attività divulgativa e informativa sulle disposizioni interne, inerenti agli argomenti di cui alla precedente
;
c) attività addestrative periodiche;
d) sorveglianza sanitaria ai sensi del
d
el presente regolamento;
e) utilizzo dei dispositivi di cui al
.
3. La formazione, l’informazione e l’addestramento ricevuti, l’ottemperanza alle disposizioni in materia di
sorveglianza sanitaria nonchè l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ai sensi del
e nei modi
contemplati negli
,
6
e
7
,
assicurano la piena capacità operativa del personale del Dipartimento della
protezione civile.
Art. 5 - Formazione, informazione ed addestramento
1. Al datore di lavoro incombe l’obbligo di formazione, informazione ed addestramento sul corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale, nonchè il controllo della loro conformità. Incombe inoltre al datore di lavoro
l’accertamento dell’idoneità del personale abilitato all’uso ed alla conduzione degli automezzi di servizio del
Dipartimento della protezione civile.
2. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla predisposizione delle procedure di cui
del presente regolamento, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile viene definito un piano di
formazione, informazione ed addestramento del personale sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.
Art. 6 - Sorveglianza sanitaria
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le funzioni di Medico competente sono svolte dal Medico
competente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in possesso dei titoli e requisiti di cui al
del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, il Medico competente presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri programma ed effettua la sorveglianza sanitaria per il personale del Dipartimento della
protezione civile, impegnato nelle attività di cui al
del presente regolamento.
3. Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medico-clinici, strumentali e di laboratorio relativi all’attività
di sorveglianza sanitaria sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato all
,
non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la
specializzazione richiesta o da strutture sanitarie qualificate.
4. Nei casi emergenziali, la comunicazione degli infortuni sul lavoro viene inoltrata all’Autorità competente ai sensi
della normativa vigente.
Art. 7 - Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali
1. I dispositivi di protezione individuali, sono forniti dal datore di lavoro ed utilizzati in ragione della specifica
tipologia di rischio, ai sensi del
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e
1...,469,470,471,472,473,474,475,476,477,478 480,481,482,483,484,485,486,487,488,489,...733
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