DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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i) gli enti bilaterali, quali definiti al
del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modifiche e integrazioni, a gli organismi paritetici quali definiti al
del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui al
del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi
istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
l)
le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla
1.2
I soggetti formatori di cui alla
devono comunque essere in possesso del requisiti minimi
previsti in
1.3.
Qualora i soggetti indicati alla
ntendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria
struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso del requisiti previsti nel modello di accreditamento definito in
ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23
gennaio 2009.
2. Individuazione e requisiti del docenti
2.1.
Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza
documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale,
nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi. Le docenze possono essere effettuate anche da
personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al
in possesso del requisiti sopra richiamati.
3. Indirizzi e requisiti minimi del corsi
3.1. Organizzazione
3.1.1.
In ordine all’organizzazione del corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:
a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;
b) tenuta del registro di presenza del partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
c) numero del partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;
d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1
docente ogni 6 allievi);
e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in
al fine di
movimentare/utilizzare l’attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;
f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.
3.2. Articolazione del percorso formativo
3.2.1.
Il percorso formativo è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative adeguate per utilizzare in
condizioni di sicurezza le attrezzature di che trattasi. Il percorso formativo strutturato in moduli teorici e pratici con
contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati in riferimento alla tipologia di
attrezzatura.
3.3. Metodologia didattica
3.3.1.
Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le
metodologie “attive”, che comportano la centralità dell’allievo nel percorso di apprendimento. A tali fini è
necessario:
a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonché lavori di
gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di
materiali anche multimediali;
b) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonché simulazione di gestione autonoma da parte dell’allievo
dell’attrezzatura nelle condizioni di utilizzo normali e anormali prevedibili (guasto, ad es.), comprese quelle
straordinarie e di emergenza;
c) favorire, nel limiti specificati al successivo
metodologie di apprendimento innovative, anche in
modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano, ove possibile, l’impiego degli
strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore
conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale del discenti e del docenti.
3.3.2.
Ai fini dell’abilitazione degli operatori, di cui al presente accordo, è riconosciuta la formazione in modalità e-
learning esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-
normativo e tecnico di cui agli
e seguenti e sempre che ricorrano le condizioni di cui al
4. Programma dei corsi
4.1.
I requisiti minimi dei programmi dei corsi di formazione e la loro valutazione sono quelli previsti negli
e seguenti.
4.2.
Il modulo giuridico normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola
volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di
altre attrezzature di lavoro simili.
5. Attestazione
5.1.
Al termine dei moduli, secondo le modalità stabilite al punto 4 degli
e seguenti, devono essere