DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
Pagina 79 di 329
carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi:
attrezzature semoventi dotate di uno o
più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un
operatore a bordo su sedile.
f)
Trattori agricoli o forestali:
qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno
due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita
essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare
determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi
agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed
essere munito di sedili per accompagnatori,
g)
Macchine movimento terra:
1. Escavatori idraulici:
macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una
struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore
azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna
rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
2. Escavatori a fune:
macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una
torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante
un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia
frontale una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di
demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature
speciali.
3. Pale caricatrici frontali:
macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che
funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo
di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
4. Terne:
macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il
montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.
5. Autoribaltabile a cingoli:
macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per
trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
h)
Pompa per calcestruzzo:
dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di
automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per use speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo,
attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.
B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per
lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità
particolari di cui all
del D.Lgs. n. 81/2008)
1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento
1.1.
Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività
del settore
della sicurezza sul lavoro;
c) INAIL;
d) le associazioni sindacali del datori di lavoro e del lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al
presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o
totalmente partecipate;
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al
del D.Lgs. n.
81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o
collegi professionali di cui sopra;
f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di
attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate
in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa
sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione
dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente
accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in
conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa
sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e
Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del
23 gennaio
2009;