DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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VISTO l’articolo 1, terzo comma, numero 22, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
recante «Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali»;
TENUTO CONTO delle attività di protezione civile di cui all’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per gli
aspetti di competenza del Dipartimento della Protezione Civile;
TENUTO CONTO della necessità di garantire la continuità di tali attività, in particolare in occasione degli eventi di
cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre
2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, anche a fronte del manifestarsi di
scenari operativi e di circostanze non prevedibili e recanti conseguenze non valutabili preventivamente;
CONSIDERATO, altresì, che per svolgere le suddette attività, in particolare in occasione degli eventi sopra
richiamati, il personale del Dipartimento della Protezione Civile necessita di adeguata preparazione tecnica
professionale, formazione, addestramento e di visite periodiche di sorveglianza sanitaria;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 maggio 2011;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’ 8
novembre 2011;
DI CONCERTO con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «datore di lavoro»: il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli
uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa
individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di
vertice medesimo. Nel caso di specie il datore di lavoro è individuato nella figura del Capo del Dipartimento ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003;
b) «personale del Dipartimento della Protezione Civile»: le unità inquadrate nel ruolo speciale della protezione
civile di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni ed integrazioni;
il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 303
del 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in servizio presso il Dipartimento della protezione civile; il
personale in posizione di distacco, comando o di fuori ruolo in servizio presso il Dipartimento medesimo; il
personale in possesso di contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa;
c) «formazione»: processo educativo mediante il quale trasferire ai lavoratori conoscenze e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti all’interno del Dipartimento e alla
identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi;
d) «attività divulgativa e informativa» complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione,
alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
e) «sorveglianza sanitaria» insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento
dell’attività lavorativa.
Art. 2 - Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale così come definito
nei casi in cui
lo stesso personale sia impegnato in attività di protezione civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e successive modificazioni ed integrazioni, prestate fuori dall’ordinaria sede di servizio e poste in essere per
fronteggiare eventi di cui all’articolo 2 della medesima legge ovvero di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-
legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Art. 3 - Particolari esigenze
1. Le peculiarità che caratterizzano le attività del personale del Dipartimento della Protezione Civile impegnato, ai
sensi dell’articolo 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare negli eventi di cui all’articolo 2 della legge
n.225 del 1992 e all’articolo 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono individuate principalmente, nei seguenti elementi ed
aspetti:
tempestività dell’intervento al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai
danni o dal pericolo di danni;
possibilità di intervento in contesti di rischio prevedibili e dalle conseguenze preventivamente valutabili;