DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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la frequenza del 90% delle ore di formazione previste a
(lavoratori);
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la frequenza del 90% delle ore di formazione previste ed il superamento della prova di verifica per i
soggetti di cui ai
(preposti)
(dirigenti).
Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:
Indicazione del soggetto organizzatore del corso;
Normativa di riferimento;
Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore
frequentato (l’indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);
Periodo di svolgimento del corso;
Firma del soggetto organizzatore del corso.
8. CREDITI FORMATIVI
Il modulo di formazione generale, rivolto ai soggetti di cui ai
(lavoratori) e
(preposti), costituisce credito
formativo permanente.
Con riferimento alle fattispecie di cui al
si riconoscono crediti formativi nei seguenti casi:
a) Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione e
segnatamente:
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con
un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce
credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di
settore;
qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con
un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello cui apparteneva l’azienda d’origine o
precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla Formazione Generale; la Formazione
Specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta.
Qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni
riconducibili ad un settore a rischio maggiore, secondo quanto indicato in
costituisce
credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di
settore già effettuata; tale Formazione Specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo,
sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte.
Nota: la formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro (articolo 20 e seguenti del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni), può essere effettuata nel
rispetto delle disposizioni, ove esistenti, del contratto collettivo applicabile nel caso di specie o secondo le
modalità concordate tra il somministratore e l’utilizzatore. In particolare, essi possono concordare che la
formazione generale sia a carico del somministratore e quella specifica di settore a carico dell’utilizzatore.
In difetto di accordi di cui al precedente periodo la formazione dei lavoratori va effettuata dal
somministratore unicamente con riferimento alle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento
dell’attività lavorativa per la quale i lavoratori vengono assunti, sempre che - ai sensi e alle condizioni di cui
al comma 5 dell’articolo 23 del citato D.Lgs. n. 276/2003 - il contratto di somministrazione non ponga tale
obbligo a carico dell’utilizzatore. Ogni altro obbligo formativo è a carico dell’utilizzatore.
b) Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, nuove tecnologie, nuove
sostanze o preparati pericolosi:
è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve
essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova
introduzione.
c) formazione precedente all’assunzione, qualora prevista nella contrattazione collettiva nazionale di settore,
con riferimento alla formazione generale di cui al
La formazione particolare e aggiuntiva per i preposti costituisce credito formativo permanente salvo nei casi in cui
si sia determinata una modifica del suo rapporto di preposizione nell’ambito della stessa o di altra azienda.
Il datore di lavoro è comunque tenuto a valutare la formazione pregressa ed eventualmente ad integrarla sulla
base del proprio documento di valutazione dei rischi e in funzione della mansione che verrà ricoperta dal lavoratore
assunto.
In ogni caso si ribadisce che i crediti formativi per la formazione specifica hanno validità fintanto che non
intervengono cambiamenti così come stabilito dai
e
del D.Lgs. n. 81/08.
La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.
9. AGGIORNAMENTO
Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i
livelli di rischio sopra individuati.