DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al fine di rendere dinamica e adeguata all’evoluzione dell’esperienza e della tecnica l’offerta formativa
dell’aggiornamento sono riportate di seguito alcune proposte per garantire qualità ed effettività delle attività svolte:
utilizzo della modalità di apprendimento e-Learning secondo i criteri previsti in
possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di riconoscere singoli percorsi formativi
d’aggiornamento, connotati da un alto grado di specializzazione tecnica ed organizzati da soggetti diversi
da quelli previsti dall’Accordo.
8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI
Fermo restando quanto previsto al successivo
al fine di valutare l’andamento e la qualità delle attività
formative attuate sul territorio nazionale, si conviene, in sede di prima applicazione, che le Regioni e Province
Autonome di Trento e Bolzano, condividano in sede di coordinamento tecnico interregionale, le informazioni e le
prassi relative al nuovo impianto formativo, per proporre gli eventuali adeguamenti del presente Accordo in
Conferenza Stato-Regioni.
9. CREDITI FORMATIVI
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al
el presente accordo coloro che dimostrino di
aver svolto, alla data di pubblicazione del presente accordo, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3
del D.M. 16/01/1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
Per tali soggetti, così come indicato al
è previsto l’obbligo di aggiornamento secondo le
modalità indicate a
del presente accordo.
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al
el presente accordo i datori di lavoro in
possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del
e
del D.Lgs. n. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio
2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni. Tale esonero è ammesso nel caso
di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di datore
di lavoro.
Lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell’attività formativa per classi di
rischio più basse.
10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITÀ
Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la
previsione in materia di valutazione dei rischi di cui al
del D.Lgs. n. 81/08, in caso di inizio di
nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui al presente accordo entro e non
oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al
i datori di lavoro
che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di
formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi
delle previsioni di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
12. AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO
Allo scopo di valutare la prima applicazione del presente accordo e di elaborare proposte migliorative della sua
efficacia, con particolare riferimento all’individuazione delle aree lavorative a rischio alto, medio e basso e alle
modalità di coordinamento tra le disposizioni del presente accordo e quelle in materia di libretto formativo del
cittadino e alla introduzione delle modalità di apprendimento e-Learning nel percorso formativo di cui al
coerentemente con la procedura di revisione di cui al punto 2.7 dell’accordo per la formazione di Responsabile e
addetti del servizio di prevenzione e protezione approvato in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, è
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo tecnico composto da rappresentanti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero della salute e delle Parti Sociali, per proporre eventuali adeguamenti entro 18 mesi dall’entrata in vigore
del presente accordo.