DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Ritenuto di dover provvedere all’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008, alle cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, alle organizzazioni di volontariato della protezione civile,
compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana, del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico e ai volontari dei Vigili del fuoco;
Tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
Ritenuto, altresì, di dover assicurare la tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori, ai soci lavoratori e ai
volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,ai volontari aderenti alle organizzazioni
di volontariato della protezione civile, compresi i gruppi comunali, nonché ai volontari della Croce Rossa Italiana,
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e ai volontari dei vigili del fuoco, uniformemente su tutto il
territorio nazionale;
Ravvisata la necessità di coniugare la tutela della salute e della sicurezza dei volontari della protezione civile con il
perseguimento degli obiettivi per i quali è stato istituito il Servizio nazionale della protezione civile, ossia la tutela
dell’integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da
calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi;
Considerato che le organizzazioni di volontariato della protezione civile, ai sensi dell’art. 1 della sopra richiamata
legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella seduta del 17 novembre
2010;
Decretano:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:
a) «organizzazione di volontariato della protezione civile»: ogni organismo liberamente costituito, senza fini di
lucro, ivi inclusi i gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, che svolge o promuove, avvalendosi
prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione,
prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui all’art. 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ivi
comprese le attività di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 353, e all’art. 5-bis, comma 5 del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nonché attività di
formazione e addestramento, nelle stesse materie;
b) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza delle attività operative, all’identificazione e alla eliminazione, o, ove
impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
c) «informazione»: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla eliminazione, o, ove
impossibile, alla riduzione e alla gestione dei rischi nello svolgimento delle attività operative;
d) «addestramento»: complesso di attività dirette a far apprendere l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti,
dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le misure e le procedure di intervento;
e) «controllo sanitario»: insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e
province autonome, emanate specificatamente per il volontariato oggetto del presente decreto, finalizzati alla
ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell’ambito delle attività di controllo
sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto specificato al successivo
in materia di sorveglianza
sanitaria.
Art. 2 Campo di applicazione
1. Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 sono applicate
tenendo conto delle particolari esigenze che caratterizzano le attività e gli interventi svolti dai volontari della
protezione civile, dai volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e
dai volontari dei vigili del fuoco quali:
a. necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b. organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
c. imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene
chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi
secondo quanto disposto dagli
e
del decreto legislativo n. 81/2008;
d. necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti
riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando
sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque
coinvolte.
2. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può comportare, l’omissione o il ritardo delle attività e