DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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Art. 6 Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma
Valle d’Aosta.
1. Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione del
si applicano anche al Corpo nazionale del
soccorso alpino e speleologico, alle componenti volontaristiche della Croce Rossa Italiana nonché agli organismi
equivalenti esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Corpi dei
vigili del fuoco volontari dei comuni delle medesime province autonome e alla componente volontaria del Corpo
valdostano dei vigili del fuoco.
2. L’organizzazione per i volontari della Croce Rossa Italiana, ivi comprese le disposizioni in materia di
caratteristiche, visibilità e sicurezza dell’uniforme identificativa, comprende una articolazione di compiti e
responsabilità, a livello centrale e territoriale, conforme al principio di effettività di cui al
del decreto
legislativo n. 81/2008.
3. Resta fermo che al personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, continuano ad applicarsi le disposizioni previste per il personale permanente del
medesimo corpo.
Art. 7 Disposizioni relative alle cooperative sociali
1. Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81/2008 si applicano nei
confronti del lavoratore o del socio lavoratore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381,
che svolga la propria attività al di fuori delle sedi di lavoro tenendo conto dei rischi normalmente presenti, sulla
base dell’esperienza, nelle attività di cui all’art.1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Ove il
lavoratore o il socio lavoratore svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un altro datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al lavoratore o al socio lavoratore adeguate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui egli è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività.
2. Ove le attività di cui al comma precedente siano svolte da soggetti che abbiano una riduzione della capacità
lavorativa superiore al 79% o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o a lavoratori con handicap intellettivo e
psichico, le attività di formazione, informazione e addestramento sono programmate e realizzate compatibilmente
con il loro stato soggettivo.
3. Le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, assicurano che i volontari ricevano formazione,
informazione e addestramento in relazione alle attività loro richieste.
Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
1. Sono considerate, ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al
le attività di cui abbia
beneficiato il volontariato, compatibilmente con gli scenari di rischio ove già individuati dalle autorità competenti,
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 13 aprile 2011
Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro - Mastropietro
Il Capo del dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute - Oleari
Il Capo del dipartimento della protezione civile - Gabrielli
Il Capo del dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno -
Tronca
ACCORDO SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO, DA PARTE
DEL DATORE DI LAVORO, DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11-01-2012
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO
ACCORDO 21 dicembre 2011
Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di
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Commento personale:
vedi anche lo
Schema riassuntivo degli accordi Stato-Regioni sulla formazione