DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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versione del documento,
parte integrante del presente accordo, relativo alla formazione dei lavoratori ai
sensi del
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che recepisce le modifiche concordate
nel corso della predetta riunione tecnica;
VISTA la lettera in data 24 ottobre 2011, con la quale tale definitiva versione è stato diramata alle Regioni e alle
Province autonome;
VISTE le lettere del 2 novembre 2011 e del 4 novembre 2011 con le quali, rispettivamente, la Provincia autonoma
di Bolzano e la Regione Veneto, in qualità di Coordinatrice tecnica della Commissione salute, hanno comunicato il
proprio assenso tecnico sulla predetta versione definitiva del documento in parola;
VISTA la nota del 7 novembre 2011 pervenuta dalla Regione Toscana, Coordinatrice interregionale della
Commissione istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, con la quale viene comunicato l’assenso tecnico sul testo
definitivo trasmesso il 24 ottobre 2011;
ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;
SANCISCE ACCORDO
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, sul documento,
parte integrante del presente atto, relativo alla formazione dei lavoratori, ai
sensi del
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Roma, 21 dicembre 2011
Il Presidente: Dott. Pietro Gnudi
Il Segretario: Cons. Ermenegida Siniscalchi
ALLEGATO A
Formazione dei Lavoratori ai sensi del
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e
successive modifiche e integrazioni.
PREMESSA
Il presente accordo disciplina, ai sensi dell
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione,
nonchè dell’aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti al
dei
preposti e dei dirigenti, nonchè la formazione facoltativa dei soggetti di cui al
del medesimo
D.Lgs. n. 81/08.
La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa,
costituisce corretta applicazione del
del D.Lgs. n. 81/08.
Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare
che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione “adeguata e specifica”.
La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al
del D.Lgs n. 81/08 o
da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari.
Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi
ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come
l’addestramento di cui a
del D.Lgs. n. 81/08.
Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all
del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica
nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al
precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l’articolazione dei percorsi
formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e
della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei
docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono
le condizioni di cui al
La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro.
Nota: in coerenza con le previsioni di cui al
del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i
lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1,
lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici,
così come definiti al
del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore
nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività
di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative
indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale
realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente
periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il
datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.