D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 459

DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa
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svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi del
e
3
,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Roma, 21 dicembre 2011
Il Presidente: Dott. Piero Gnudi
Il Segretario: Cons. Ermenegilda Siniscalchi
ALLEGATO A
Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’ del
e
3
del decreto legislativo 9
aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.
PREMESSA
Il presente accordo disciplina, ai sensi del
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08), i contenuti e le articolazioni e le modalità di espletamento del
percorso formativo e dell’aggiornamento per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto
stesso, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (di seguito DLSPP).
Il suddetto percorso formativo contempla corsi di formazione per DL SPP di durata minima di 16 ore e una
massima di 48 ore in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione
del lavoro e delle attività lavorative svolte.
Durata e contenuti dei corsi di seguito specificati sono da considerarsi minimi. I soggetti formatori, d’intesa con il
datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori
contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell’intero percorso.
Ai fini di un migliore adeguamento delle modalità di apprendimento e formazione all’evoluzione dell’esperienza e
della tecnica e nell’ambito delle materie che non richiedano necessariamente la presenza fisica dei discenti e dei
docenti, viene consentito l’impiego di piattaforme e-Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono
le condizioni di cui al
.
PRECISAZIONE:
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi
all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione
dell’emergenza.
Per tale formazione si rimanda alle disposizioni indicate al
,
e agli
,
e
46,
,
e
,
del D.Lgs. n. 81/08.
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.
Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche
operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori
soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo
2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque,
dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei
luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) l’Università e le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
c) l’INAIL;
d) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento
e Bolzano;
e) la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
f) altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;
g) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;
h) gli enti bilaterali, quali definiti all’art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti al
,
del D.Lgs. n. 81/08
e per lo svolgimento delle funzioni di cui al
del D.Lgs. n. 81/08;
i) i fondi interprofessionali di settore;
j) gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento.
Qualora i soggetti sopra indicati ai punti dalla lettera b) alla lettera j) intendano avvalersi di soggetti formatori
esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di
accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e
pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2009.
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