D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 78

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve
copia del documento di cui al
a)
.
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e
delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento
di valutazione dei rischi di cui al
.
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 19
6
(
N
)
e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di
valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all
,
nonché al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di
responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Richiami all’Art. 50:
-
-
-
-
-
-
Articolo 51 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui al
ee)
.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al
sono prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono sopportare
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le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi
interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese,
rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
di cui al
l
,
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al
,
gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del
,
gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di
categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(
N
)
,
gli organismi di cui al
sono
parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al
,
purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei
comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al
.
7. Gli organismi di cui al
trasmettono al Comitato di cui al
u
na relazione annuale
sull’attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui al
,
i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza
territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
CIRCOLARI
Richiami all’Art. 51:
-
-
-
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità
1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di
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Note errori all’Art. 51:
la parola più corretta sembra essere “supportare”
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...733
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