TITOLO I - PRINCIPI COMUNI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
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4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve
copia del documento di cui al
5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e
delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento
di valutazione dei rischi di cui al
6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 19
e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di
valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all
nonché al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di
responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Richiami all’Art. 50:
Articolo 51 - Organismi paritetici
1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui al
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al
sono prima istanza di
riferimento in merito a controversie sorte sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione,
previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono sopportare
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le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi
interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei
fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese,
rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
di cui al
della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività;
3-ter. Ai fini di cui al
gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche,
tecnicamente competenti.
4. Sono fatti salvi, ai fini del
gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di
categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
gli organismi di cui al
sono
parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al
purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche
in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei
comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al
7. Gli organismi di cui al
trasmettono al Comitato di cui al
na relazione annuale
sull’attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui al
i nominativi dei rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza
territorialmente competenti.
8-bis. Gli organismi paritetici comunicano all’INAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli
organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.
CIRCOLARI
Richiami all’Art. 51:
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità
1. Presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di
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Note errori all’Art. 51:
la parola più corretta sembra essere “supportare”