D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 196

APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggiore onere
conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazioni della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente
gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare
il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.».
Note all
:
- Il testo del Decreto Ministeriale del 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, comma
3, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2004, n. 27.
Note all
:
- Per il testo del citato Decreto Legislativo n. 139, del 2006, si ved
a
.
- Il testo del Decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1998, n. 81, supplemento ordinario.
- Il testo dell’art. 14, comma 2, lettera b), del citato Decreto Legislativo n. 139 del 2006, è il seguente: «Art. 14 (Competenza e attività). (Articoli 22 e 30,
Legge 27 dicembre 1941, n. 1570; art. 2, Legge 26 luglio 1965, n. 966; art. 14, Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300; articoli 1, 6 e 8, Decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577). - 1. (Omissis). 2. Le attività di prevenzione incendi di cui al comma 1 sono in particolare: a) (omissis); b)
il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, di collaudo e di certificazione, comunque denominati, attestanti
la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, apparecchiature
e simili;».
- Il testo degli articoli 1, 2 e 13 del citato Decreto Legislativo n. 139 del 2006, è il seguente: « Art. 1 (Struttura e funzioni). (Articoli 1, 3 e 9, Legge 13 maggio
1961, n. 469; art. 11, Legge 24 febbraio 1992, n. 225; art. 14, comma 3, Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300). - 1. Il Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, di seguito denominato: «Corpo nazionale», è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell’interno - Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell’interno assicura,
anche per la difesa civile, il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, nonché lo svolgimento
delle altre attività assegnate al Corpo nazionale dalle Leggi e dai Regolamenti, secondo quanto previsto nel presente Decreto Legislativo. 2. Il Corpo nazionale
è componente fondamentale del servizio di Protezione Civile ai sensi dell’art. 11 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225.». «Art. 2 (Organizzazione centrale e
periferica del Corpo nazionale). (Articoli 10, 11, 12, Legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 4, comma 4 e art. 15, comma 2, Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.
300). - 1. L’organizzazione a livello centrale del Corpo nazionale si articola in direzioni centrali e in uffici del Dipartimento, secondo quanto previsto dal
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dall’art. 12 del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, e dall’art. 6 del Decreto
del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. 2. Le strutture periferiche del Corpo nazionale si articolano nei seguenti uffici: a) direzioni regionali
dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, di livello dirigenziale generale, istituite per lo svolgimento in ambito regionale delle funzioni di
cui all’art. 1; b) comandi provinciali, di livello dirigenziale non generale, istituiti per l’espletamento in ambito provinciale delle funzioni di cui all’art. 1; c)
distretti, distaccamenti permanenti e volontari e posti di vigilanza, istituiti alle dipendenze dei comandi provinciali; d) reparti e nuclei speciali, per particolari
attività operative che richiedano l’impiego di personale specificamente preparato, nonché l’ausilio di mezzi speciali o di animali. 3. Con Regolamento emanato
ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate l’organizzazione e la disciplina degli uffici di livello dirigenziale
generale di cui al comma 2, lettera a). Con Decreto del Ministro dell’interno di natura non regolamentare sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non
generale con l’indicazione dei relativi compiti e gli uffici di cui al comma 2, lettera c) e lettera d). 4. Fino all’adozione dei provvedimenti di cui al comma 3
continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto.». «Art. 13 (Definizione ed ambito di esplicazione). (Articoli 1 e 2,
Legge 13 maggio 1961, n. 469; art. 1, comma 7, lettera e), Legge 23 agosto 2004, n. 239; articoli 1, 2 e 4, Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577). - 1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio
nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente attraverso la promozione, lo studio, la
predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l’insorgenza di un incendio e degli
eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. 2. Ferma restando la competenza di altre amministrazioni, enti ed organismi, la prevenzione
incendi si esplica in ogni ambito caratterizzato dall’esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della
sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell’energia, della protezione da
radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione.».
Note all
:
- Il testo dell’art. 4, comma 1, lettera b), c) e d) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente: «Art. 4 (Classificazione dei porti). - 1. I porti marittimi
nazionali sono ripartiti nelle seguenti categorie e classi: a) (omissis); b) categoria II, classe I: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica
internazionale; c) categoria II, classe II: porti, o specifiche aree portuali, di rilevanza economica nazionale; d) categoria II, classe III: porti, o specifiche aree
portuali, di rilevanza economica regionale e interregionale;».
Note all
:
- Per il testo del citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, si ved
a
.
Note al
:
- Il testo dell’art. 9 del citato Decreto Legislativo n. 165 del 2001, è il seguente: «Art. 9 (Partecipazione sindacale). (Art. 10 del Decreto Legislativo n. 29 del
1993, come sostituito dall’art. 6 del Decreto Legislativo n. 80 del 1998). - 1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della
partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.».
Note all
:
- Il testo dell’art. 2083 del Codice civile, è il seguente: «Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani,
i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.».
Note all
:
- Per il testo del citato Decreto Legislativo n. 196 del 2003, si ved
a
.
Note all
:
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi), è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.
- Il testo dell’art. 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è il seguente: «Art. 53. - Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all’Istituto assicuratore gli infortuni
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