APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
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Regolamento i veicoli destinati all’industria estrattiva; l) le navi e le unità mobili offshore, nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali
navi o unità; m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone; n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al
paragrafo 1 dell’art. 1 della Direttiva 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla Direttiva 86/297/CEE; o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di
mantenimento dell’ordine; p) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo
guide rigide la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto: 1) di persone; 2) di persone e cose; 3) soltanto di cose se la cabina
è accessibile, ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che
si trovi al suo interno; q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera; r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; s) gli
elevatori di scenotecnica; t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale. 6. Ai sensi dell’art. 20 della Legge 16 aprile 1987, n.
183, con Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate
le modifiche del presente Regolamento concernenti modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico.».
Note all
- Il testo del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1992, n.
289, supplemento ordinario.
Note all
- Per il testo del Decreto Legislativo n. 475 del 1992, si ved
Note all
- Il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi), è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.
Note all
- Per il testo del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, si ved
Note all
- Il testo dell’art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia. (Testo A), è il seguente: «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). (Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31). - 1. Ai fini del
presente Testo Unico si intendono per: a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;».
Note all
- Il testo del citato Decreto Legislativo n. 230 del 1995, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, supplemento ordinario.
Note all
- Il testo della raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi
elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, è pubblicato nella G.U.C.E. 30 luglio 1999, n. L 199.
Note all
- Per il testo del Decreto Legislativo n. 230 del 1995, si ved
- Il testo del Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, (Attuazione della Direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1996, n. 282, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Ministeriale 15 maggio 1997 (Attuazione della Direttiva 96/86/CE del Consiglio dell’Unione Europea che adegua al progresso tecnico la
Direttiva 94/55/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1997, n. 128, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Ministeriale 28 settembre 1999 (Attuazione della Direttiva 1999/47/CE della Commissione dell’Unione Europea, che adegua per la
seconda volta al progresso tecnico la Direttiva 94/55/CE), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1999, n. 249, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 (Attuazione delle Direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia),
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1999, n. 48, supplemento ordinario.
- Il testo del’art. 2 della Direttiva 93/75/CEE del 13 settembre 1993, Direttiva del Consiglio relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a
porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, è il seguente: «Art. 2. - Ai fini della presente Direttiva si
intendono per: a) «operatore»: il proprietario, il noleggiatore, l’imprenditore o l’agente marittimo della nave; b) «nave»: qualsiasi nave da carico, petroliera,
chimichiera o gasiera o nave passeggeri diretta ad un porto della Comunità o che ne esce e che trasporta merci pericolose o inquinanti, alla rinfusa o in colli; c)
«merci pericolose»: quelle merci classificate nel Codice IMDG, inclusi i materiali radioattivi di cui alla raccolta INF; nel capitolo 17 del Codice IBC e nel
capitolo 19 del Codice IGC; d) «merci inquinanti»:
- idrocarburi, secondo la definizione della MARPOL, allegato 1,
- sostanze liquide nocive, secondo la definizione della MARPOL, allegato 2,
- sostanze dannose, secondo la definizione della MARPOL, allegato 3; e) «Marpol 73/78»: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione
dell’inquinamento causato da navi, nella versione modificata dal protocollo del 1978, di volta in volta in vigore; f) «Codice IMDG»: il Codice marittimo
internazionale per il trasporto delle merci pericolose, di volta in volta vigente; g) «Codice IBC»: il Codice internazionale IMO per la costruzione e le dotazioni
delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi, di volta in volta vigente; h) «Codice IGC»: il Codice internazionale IMO per la
costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti, di volta in volta vigente; i) «raccolta INF»: il corpus delle norme di
sicurezza IMO per il trasporto di combustibile nucleare irradiato, di plutonio e di scorie altamente radioattive in fusti a bordo di navi, di volta in volta vigente;
j) «risoluzione IMO A.851(20)»: la risoluzione 851(20) dell’Organizzazione marittima internazionale, adottata dall’assemblea nella 20ª sessione il 27
novembre 1997, avente per titolo «General princi-ples for ship reporting systems and ship reporting requirements, including guidelines for reporting incidents
involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants» (Principi generali dei sistemi di notifica e norme di compilazione delle notifiche, con
orientamenti per la notifica di sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose, sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l’ambiente marino); k) «autorità
competenti»: le autorità e le organizzazioni designate dagli Stati membri ai sensi dell’art. 3; l) «spedizioniere/caricatore»: una persona che ha stipulato un
contratto per il trasporto di merci via mare, o la persona nel cui nome o per conto della quale, viene stipulato il contratto.».
Note all
- Il testo del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della Direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1997, n. 58, supplemento ordinario.
- Il testo del Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione,
all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.
Note all
- Per il testo dei Decreti legislativi n. 52 del 1997 e n. 65 del 2003, si ved