D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 131

TITOLO VIII - AGENTI FISICI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO VIII
- AGENTI FISICI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione
1. Ai fini del presente Decreto Legislativo per
agenti fisici
si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le
vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le
atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal
,
per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il
,
per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il
,
per quelle comportanti esposizione a
campi elettromagnetici si applica il
,
per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si
applica i
l
.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto Legislativo 17 marzo
1995, n. 230
(
N
)
,
e sue successive modificazioni.
Articolo 181 - Valutazione dei rischi
1. Nell’ambito della valutazione di cui al
,
il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione
ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare
riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza
almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di
specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti
che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua
revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte
integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere
adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui al
,
essa può includere
una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una
valutazione dei rischi più dettagliata.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Richiami all’Art. 181:
-
-
-
-
-
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi
derivanti dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi
derivanti dall’esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente
Decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei
II
,
III
,
IV
e
V
.
Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del
i
valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione
al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e
adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
[
]
Richiami all’Art. 182:
-
-
-
-
-
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili
1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al
alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
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