D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 125

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
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TITOLO VI
- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 167 - Campo di applicazione
1. Le norme del
si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che
comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini de
l
,
s’intendono:
a) movimentazione manuale dei carichi
: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;
b)
patologie da sovraccarico biomeccanico
: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e
nervovascolari.
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto
del
,
ed in particolare:
a)
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;
b)
valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in
questione tenendo conto del
;
c)
evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo
conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base al
;
d)
sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui al
,
sulla base della valutazione del rischio e
dei fattori individuali di rischio di cui al
.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità de
l
e del
,
ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
,
2
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
Richiami all’Art. 168:
-
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento
1. Tenendo conto del
,
il datore di lavoro:
a)
fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico
movimentato;
b)
assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione
delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da
adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
Sanzioni
Penali
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 822,00 a 4.384,00 euro
[
]
CAPO II - SANZIONI
Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
1...,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124 126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,...733
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