TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 83 di 166
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.
2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento
necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza
di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di
quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto
indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Sanzion
i Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 152 - Misure di sicurezza
1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall’opera in demolizione.
2. E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai
e
on sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
Sanzioni per i lavoratori autonomi
arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in
appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di
raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente
persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con
mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione
1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con
appositi sbarramenti.
2. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve
essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e dirigenti
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro