D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 121

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO III - SANZIONI
Pagina 85 di 166
,
,
e
2
e
154
;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro per la violazione degli
,
b)
,
c)
,
d)
,
e)
e
d
f)
,
e
e
,
nonché per la violazione delle disposizioni del
non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972.80 euro per la violazione degli
,
e
e
3
.
3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di
lavoro di cui al
,
,
2
,
3
,
4
,
5
e
6
e nella parte relativa alle
per i
,
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
e
8
,
è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal
.
L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi
precetti violati.
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 438,40 a 1753,60 euro per la violazione del
;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 328,80 a 876,80 euro per la violazione del
;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 219,20 a 657,60 euro per la violazione degli
,
e
4
e
.
Richiami al Titolo IV:
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