D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 105

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 69 di 166
Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)
Articolo abrogato dall’art. 68 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto
dal
c
ostituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui al
,
salvo motivata richiesta del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza
sanitaria di cui al
,
la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche
analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata,
a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività
i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di
lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dal
,
i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei
lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da
quanto previsto dal
b)
.
4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del
,
l’impresa in possesso di
adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per
l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso
il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a
scadenze biennali.
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Articolo 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili
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1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo
di sicurezza di cui al
,
del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
,
e del fascicolo dell’opera di cui al
,
fermi restando i relativi obblighi.
Richiami al Titolo IV, Capo I:
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CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE
COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 105 - Attività soggette
1. Le norme del
si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti
lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o
lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o
in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime,
idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di
ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di
lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del
si applicano ai lavori in quota di cui al
e ad in ogni altra attività lavorativa.
Articolo 106 - Attività escluse
1. Le disposizioni del
,
ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota,
non si
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Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. d), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Si riporta il
comma 2 della Legge 1 ottobre 2012, n. 177: “L’albo di cui al
comma 4-bis dell’articolo 104
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal
comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta
formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo,
nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento,
indennità o rimborso di spese.” Vedasi anche la
nota all’art. 28 comma 1
.
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Articolo inserito dall’art. 32 del Decreto-Legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del 21/6/2013 -
S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63). Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del predetto
D.L. il decreto di cui all’art. 104-bis sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;
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