D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 100

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
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b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui al
7
1
2. Il fascicolo di cui al
b)
,
è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi
sull’opera.
2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di
lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili
durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per
la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente
provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’
articolo 104, comma 4-bis
.
L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare
competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione
geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti
organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
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Sanzioni
Penali
Sanzioni per il coordinatore per la progettazione
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
Richiami all’Art. 91:
-
-
-
-
-
-
-
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento
di cui al
ove previsto
e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento di cui al
assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
ove
previsto
, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al
,
ove previsto,
e il fascicolo di
cui al
b)
,
in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra
i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e)
segnala al committente o
al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
,
95
,
96
e
,
e alle
prescrizioni del piano di cui al
,
ove previsto
, e propone la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso
in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla
Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
2. Nei casi di cui al
,
il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui a
l
1
redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all
a)
e
b)
,
fermo restando quanto previsto a
l
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per il coordinatore per l’esecuzione
,
b)
,
c)
,
e)
,
f)
,
e
2
:
arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
:
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
]
Richiami all’Art. 92:
-
-
-
-
-
Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente
all’incarico conferito al responsabile dei lavori.
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Comma così modificato dall’art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14/07/2009 - Suppl. Ordinario n. 110/L
72
Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la
nota all’art. 28 comma 1
.
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