D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - page 108

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 72 di 166
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante
l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in
maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio
della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il
fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in
qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a
pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto
prescritto nel
,
si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le
estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. È ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai
,
8
e
9
per le scale portatili
conformi al
.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro
1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono
impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere
protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la
permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o
pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente
addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di
normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
:
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
[
]
e
3
:
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
[
]
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto al
a)
,
è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione
idonei per l’uso specifico
composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente
,
conformi alle norme tecniche
,
quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
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