TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTAPagina 75 di 166
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro
[
Art. 159, co. 2, lett. b)
]
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi
1. E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto sino a due mesi o ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi
1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee
misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in
rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione
e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze
pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e
non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti
di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione
individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto
alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di
sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura
e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia
assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente
mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas
pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare
fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal
e
i lavoratori devono essere abbinati nell’esecuzione dei lavori.
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
DECRETI COLLEGATI
SEZIONE IV PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali
1.
Nei lavori in quota
, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o
ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di
cose conformemente
ai
Sanzioni
Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro
Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un
preposto ai lavori.
Sanzion
i Penali
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro